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Le
professioni di insegnante
di teoria
e di istruttore
di guida,
sono
tra i mestieri più
delicati e qualificati in
assoluto.
Queste
figure professionali sono
di estrema rilevanza in
una società sempre più
legata alla mobilità, al
trasporto pubblico e
privato, al traffico di
merci e persone, tanto che
il decreto per la
formazione dell'
Insegnante e dell'
Istruttore di scuola guida
ha impiegato anni prima di
essere firmato dal
Ministro dei Trasporti ed
è stato oggetto di
continue diatribe tra
associazioni di categoria,
Provincia, Regioni e
Consigli di Stato.
Finalmente ora la
Normativa è chiara e quel
che conta veramente è che
appena qualche mesedopo
l'approvazione del Decreto
Ministeriale n. 17/2011 (Leggi
il testo),
Rimini
Guida è
tra le pochissime realtà
in tutta Italia, pronta a
iniziare i corsi.
Rimini
Guida è una società
costituita da un pool
di autoscuole
tra le più
rappresentative della
Provincia di Rimini
e si estende da Rimini a
Santarcangelo in ben
cinque sedi.
Il
corso di formazione è
obbligatorio per poter
partecipare all'esame di
abilitazione
Requisiti di accesso
al corso di formazione iniziale per
INSEGNANTE DI TEORIA:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito
di un corso di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a
misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di
prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale.
Requisiti di accesso
al corso di formazione iniziale per
ISTRUTTORE DI GUIDA:
a) età non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale
(Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o
Qualifica professionale regionale di Istruzione e Formazione
Professionale);
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a
misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di
prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni;
d) patente di guida
comprendente almeno le categorie
B, C+E e D
Ancora
non sei in possesso della
patente necessaria?
Non ti preoccupare, ti
seguiamo anche per
quella...
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