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 Corsi per insegnanti e istruttori per scuola guida

Le professioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, sono tra i mestieri più delicati e qualificati in assoluto.

Queste figure professionali sono di estrema rilevanza in una società sempre più legata alla mobilità, al trasporto pubblico e privato, al traffico di merci e persone, tanto che il decreto per la formazione dell' Insegnante e dell' Istruttore di scuola guida ha impiegato anni prima di essere firmato dal Ministro dei Trasporti ed è stato oggetto di continue diatribe tra associazioni di categoria, Provincia, Regioni e Consigli di Stato. Finalmente ora la Normativa è chiara e quel che conta veramente è che appena qualche mesedopo l'approvazione del Decreto Ministeriale n. 17/2011 (Leggi il testo), Rimini Guida è tra le pochissime realtà in tutta Italia, pronta a iniziare i corsi.

Rimini Guida è una società costituita da un pool di autoscuole tra le più rappresentative della Provincia di Rimini e si estende da Rimini a Santarcangelo in ben cinque sedi.


Il corso di formazione è obbligatorio per poter partecipare all'esame di abilitazione

Requisiti di accesso al corso di formazione iniziale per INSEGNANTE DI TEORIA:
a) età non inferiore a diciotto anni; 
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito 
di un corso di studi di almeno cinque anni; 
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, 
professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a 
misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di 
prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
d) patente di guida della categoria B normale o speciale.


Requisiti di accesso al corso di formazione iniziale per ISTRUTTORE DI GUIDA:
a) età non inferiore a ventuno anni; 
b) diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale
(Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o 
Qualifica professionale regionale di Istruzione e Formazione 
Professionale); 
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, 
professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a 
misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di 
prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
d) patente di guida comprendente almeno le categorie B, C+E e D

Ancora non sei in possesso della patente necessaria?
Non ti preoccupare, ti seguiamo anche per quella...